PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948.
      1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato anteriormente al 1o gennaio 1948.

Art. 2.

      1. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.